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Costituzione - Sede - Durata - Scopi
ART.1
È costituita con sede in Mirano, via L. Mariutto n. 22/24, una Società Cooperativa a responsabilità limitata, con la denominazione "COOPERATIVA A.C.L.I. SAN GAETANO" a responsabilità limitata La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
ART. 2
La società non ha finalità speculative.
Essa si propone gli scopi seguenti:
a) esercitare l'attività di panificazione o generi affini direttamente o indirettamente a mezzo di convenzioni con altri enti;
b) la produzione e la commercializzazione, sia al minuto che all'ingrosso, di prodotti appartenenti a tutte le tabelle e categorie merceologiche previste dalla legge, con l'esclusione di oggetti preziosi, intendendosi tali prodotti, qui richiamati, sia per il commercio al minuto sia per il commercio all'ingrosso.
c) Assumere la gestione di spacci e punti vendita anche in territorio diverso dal comune di Mirano;
d) L'organizzazione e la gestione di attività e strutture culturali e del tempo libero, finalizzate alla produzione, alla promozione e alla diffusione di una cultura di solidarietà tra i cittadini e tra i popoli.
e) La gestione di ogni altra attività di cooperazione economica e sociale complementare ed accessoria a quelle sopraindicate, finalizzata ad un commercio equo e solidale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà esercitare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o anche solo utili; potrà altresì contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, acquistare e vendere immobili, rilasciare fideiussioni.
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ART. 3
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutti coloro che condividono uno o più degli scopi sociali della Società, nonché associazioni ed enti che perseguono scopi corrispondenti a quelli della Cooperativa.
Possono acquisire la qualifica di Soci anche i sovventori ai quali spetta una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri Soci per la ripartizione agli utili.
All'atto di scioglimento della Cooperativa le quote dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
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ART. 4
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:
a) nome, cognome, domicilio e cittadinanza
b) l'attività svolta in relazione agli scopi sociali perseguiti dalla Cooperativa;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
Il Socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Società del quale non è ammesso il recesso.
Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione.
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ART. 5
Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.
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ART. 6
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio;
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
Spetta al consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.
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ART. 7
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio;
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la Società o fomenta dissidi e disordini tra i soci;
c) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento previsto dell'art. 27 oppure dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
d) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.
Nei casi indicati alla lettera c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
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ART. 8
Nel caso di decesso di un Socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.
Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità do Socio e li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.
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ART. 9
Il socio receduto od escluso e gli eredi del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso solamente del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusure del detto esercizio.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti o agli eredi dei Soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria.
In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, o verso terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte verso la Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.
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Patrimonio sociale
ART. 10
Il Patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, il cui valore nominale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il limite minimo di euro 25,00 (venticinque) ed il limite massimo stabilito dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote dei residui attivi di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti a norma dell'art. precedente;
c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai Soci, ai termini dell'art. 5;
d) da eventuali riserve straordinarie;
e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
f) di qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
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ART. 11
La quota sociale sottoscritta sarà versata all'atto della iscrizione.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.
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ART. 12
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dovendosi considerare vincolante a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.
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ART. 13
La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno. Gli interessi di tali prestiti verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla normativa vigente.
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Esercizio sociale bilancio
ART. 14
L'Esercizio Sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal Bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria;
b) il 3% ( tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) un dividendo ai Soci nella misura massima del tasso d'interesse legale commisurato al capitale effettivamente versato;
d) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e d'istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondo di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera d).
Le riserve non sono ripartibili fra i Soci durante l'esistenza della società.
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Organi sociali
ART. 15
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale per:
a) l'approvazione del Bilancio;
b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma di legge;
d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
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ART.16
L'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura del medesimo quando particolari esigenze lo richiedano.
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ART. 17
Il consiglio di Amministrazione potrà convocare l?assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione Sociale.
L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tutti i Soci che rappresentano almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i Soci oppure dal Collegio Sindacale.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nella sede della Società e con lettera a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta nel giorno successivo a quello stabilita per la prima.
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ART. 18
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società oppure sulle trasferimento della Sede Sociale anche in altre località del Territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci.
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ART. 19
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentano almeno un quarto dei voti dei Soci presenti e rappresentanti.
Ciascun Socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta; ciascun Socio può rappresentare al massimo 2 (due) Soci.
Alle Assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza del circolo ACLI di Mirano e uno degli organismi federativi cui la Cooperativa aderisce.
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ART. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.
La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.
Il Segretario può essere non Socio.
La nomina del Segretario non ha luogo, quando il verbale è redatto da un Notaio.
Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
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Consiglio di amministrazione
ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri a 11 (undici) membri eletti fra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. I Consiglieri eleggono fra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.
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ART. 22
Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanze, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Il consiglio può essere convocato dal Presidente anche telefonicamente con un congruo termine; in tale caso però il Consiglio potrà deliberare solo alla presenza di tutti i consiglieri. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
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ART. 23
Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare, per tanto su tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad Organismi federativi e Consorziali o ad altri enti, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai Soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare il Direttore e i comitati tecnici fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
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ART. 24
Le firme e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò, può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola sua firma rilasciare pure liberatorie quietanze ed Enti Pubblici.
Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assemblea di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma Sociale ad altro Consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
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Collegio sindacale
ART. 25
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà anche il Presiente del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 (21) , 3° comma qualora però l'Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.
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ART. 26
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed esercitare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio e del Conto dei Profitti e delle Perdite (conto economico) alla risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I Sindaci devono anche: a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale vengono fatte con la osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche del Comitato Esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I Sindaci infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.
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Clausola compromissoria
ART. 27
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, dovrà essere deferita, obbligatoriamente, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle due parti in contenzioso, ed il terzo di comune accordo tra i due Arbitri così nominati, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Venezia su istanza della parte più diligente.
Il terzo Arbitro fungerò da Presidente.
Il Collegio Arbitrale così costituito giudicherà senza possibilità di appello "ex bono et equo" e senza formalità di procedura.
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ART. 28
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.
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ART. 29
In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 16, 1° e 2° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.
Il Patrimonio Sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.
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ART. 30
Per quanto non è regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitate rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.
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